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Regolamento generale della Associazione CTN BIG (Approvato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto in data 23 maggio 2018) |
Titolo I – Procedure di associazione e di perdita della qualifica di associato Art. 1 – Domanda di iscrizione 1. Ai fini dell’attuazione operativa dell’art. 7, c. 1, dello Statuto, i candidati devono sottoporre alla Associazione, a mezzo posta elettronica certificata o mezzo equivalente, richiesta conforme al modello riprodotto in allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, allegando in questo caso copia dell’atto di attribuzione dei poteri. Art. 2 – Valutazione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo, in attuazione dell’art. 7, c. 2, dello Statuto, provvede nella prima seduta utile a valutare l’esistenza o meno delle condizioni per l’accoglimento delle istanze di associazione, eventualmente identificando le necessità di approfondimento e rimandando la conclusione dell’esame alla prima seduta utile successiva all’acquisizione di esse. La valutazione delle istanze di associazione è sospesa nel periodo che intercorre tra la data di convocazione di un’Assemblea per il rinnovo di Organi Sociali e la data di svolgimento della stessa. 2. Il Presidente, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, comunica ai candidati, ai sensi dell’art. 7, c. 3, dello Statuto, l’esito della valutazione o la richiesta di informazioni supplementari; nel caso di esito positivo, il Presidente comunica contestualmente anche la richiesta di finalizzazione dell’associazione attraverso il versamento contestuale della quota di adesione e della quota annuale, ai sensi dello Statuto. Art. 3 – Iscrizione nel Libro degli Associati 1. Il Presidente, constatato il versamento delle quote di adesione e annuale da parte del nuovo Associato, provvede, ai sensi dell’art. 7, c. 3, dello Statuto, alla registrazione dello stesso nell’apposito Libro degli Associati, tenuto in formato elettronico, a far data dalla data valuta dell’ultimo versamento, ove questo avvenga in più soluzioni. 2. Il mancato versamento delle quote di adesione e della quota annuale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo della richiesta di associazione rende nulla la richiesta di associazione stessa……. |